Associazione di
Volontariato PROGETTO COLAPESCE onlus
Iscritta con D.D.R. n.155 del 31
gennaio 2005 nel registro generale delle Organizzazioni volontariato Sez. A di
cui all’articolo 6 della L.R. n.22/1994

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ARCHIVIO NOTIZIE
L'Agenzia per le Onlus
Cos'è l'Agenzia per le Onlus?
Il Decreto istitutivo del 26 settembre 2000
In cosa consiste l'attività dell'Agenzia per
le Onlus e quali sono gli ambiti di
intervento?
Il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni
I
poteri dell'Agenzia
La composizione dell'Agenzia
Associazioni ed Onlus: i nuovi controlli fiscali delle Entrate Agenzia Entrate , circolare 09.04.2009 n° 12
Fisco agevolato solo con la comunicazione dei dati rilevanti L’obbligo di
comunicazione dei dati non riguarda: Con la circolare n.
12/E/2009, l’Agenzia delle Entrate commenta le disposizioni del D.L. n.
185/2008 che impongono agli enti associativi che intendano
avvalersi delle disposizioni di favore previste in materia di imposte
dirette ed IVA, l’onere di comunicare dai e notizie rilevanti ai fini
fiscali; ulteriori indicazioni contenute nella circolare
riguardano: (Circolare Agenzia delle Entrate 09/04/2009, n. 12/E)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 8 che disciplina il rapporto di servizio civile sulla base di un contratto tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile ed il volontario finalizzato a definire il trattamento economico e giuridico dei volontari, nonche' le norme di comportamento alle quali gli stessi devono attenersi e le relative sanzioni; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede, tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; Vista la circolare del 30 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2004, con la quale sono stati definiti impegni e responsabilita' di enti e volontari del servizio civile nazionale; Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in data 4 aprile 2006, recante le «Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale»; Ravvisata l'esigenza di rivedere, alla luce della prima applicazione, la citata circolare del 30 settembre 2004 al fine di assicurare corrette modalita' di gestione del servizio civile nazionale; Ravvisata la necessita' di predisporre un «Prontuario» che disciplini i rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale secondo i diritti e i doveri che fanno capo ai soggetti coinvolti; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 gennaio 2009; Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 10 della legge n. 230 del 1998, espresso nella seduta del 23 ottobre 2008; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'unito «prontuario», che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale. 2. Le disposizioni approvate con il presente «prontuario» sostituiscono quelle contenute nella Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 30 settembre 2004 recante «Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giovanardi Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 109
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Agostino D’Arrigo
L'onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni.
E' quanto specifica la Circolare 9 aprile 2009, n. 12 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha emanato chiarimenti in merito ai nuovi controlli fiscali previsti per gli enti associativi e le Onlus.
In particolare sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633/1972.
L'onere della comunicazione grava anche su:
enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi;
società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal comma 1 dell'art. 30 (v. paragrafo 1.2.1.3).