Distretto D26 - Largo ai Giovani Il Fiore della Vita

Associazione di Volontariato PROGETTO COLAPESCE onlus
Iscritta con D.D.R. n.155 del 31 gennaio 2005 nel registro generale delle Organizzazioni volontariato Sez. A di cui all’articolo 6 della L.R. n.22/1994

 

 

ARCHIVIO NOTIZIE

 

L'Agenzia per le Onlus

Cos'è l'Agenzia per le Onlus?

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nota con la denominazione sintetica di "Agenzia per le Onlus", è un'agenzia governativa di diritto pubblico con sede a Milano in Via Rovello n. 6 (il sito è: www.agenziaperleonlus.it). L'Agenzia opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cui è tenuta ad inviare annualmente, entro il 1 marzo, una relazione sull'attività svolta; tale relazione è poi presentata al Parlamento entro il 30 marzo) ed è stata istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 con cui si è dato seguito alla delega prevista dall'art. 3 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Successivamente, con il DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, si è provveduto all'emanazione del regolamento dell'Agenzia per le ONLUS, in base al quale, in data 8 marzo 2002, la stessa si è regolarmente insediata.
 

Il Decreto istitutivo del 26 settembre 2000

Rifacendosi in particolare all'articolo 3, comma 190, della legge 662 del 23 dicembre 1996 (che prevedeva «l'istituzione di un organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale») e su proposta dei ministri delle Finanze, del Lavoro e Previdenza sociale, degli Affari sociali, il presidente del Consiglio nel settembre 2000 ha emanato il decreto che ha istituito l'Agenzia. Vi si legge: «È istituita l'"Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale" quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale». Il testo rinvia a un successivo regolamento il funzionamento dell'Agenzia (la cui sede è fissata a Milano).
 

In cosa consiste l'attività dell'Agenzia per le Onlus e quali sono gli ambiti di intervento?

I compiti e l'attività dell'Agenzia sono stati successivamente determinati nel DCPM del 21 marzo 2001 n. 329. È l'articolo 3 a determinare le attribuzioni per l'Agenzia che «esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati "organizzazioni, terzo settore e enti"». Nello specifico, prosegue l'articolo, l'Agenzia « formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti; promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia e all'estero; promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale; promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti; cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia; promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all'estero; segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività' delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione; vigila sull'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento; elabora proposte sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle Onlus». Infine, l'Agenzia è chiamata, nel caso di scioglimento di enti o organizzazioni, a esprimere un «parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio» e a collaborare «nella uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al Ministero delle finanze proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti». Ultima attribuzione riguarda la promozione di «iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realtà delle organizzazioni e degli enti».
 

Il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni

Spetta all'articolo 4 del DCPM 2001 fissare la possibilità per le pubbliche amministrazioni di «sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti». Vi sono alcuni casi in cui tale parere è esplicitamente sollecitato: per le «iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti», per individuare le categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti «cui destinare contributi pubblici», per organizzare l'anagrafe unica delle Onlus e per la « tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381».
 

I poteri dell'Agenzia

L'Agenzia, che non è una authority, può corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, promuovere «indagini conoscitive di natura generale nei settori operativi delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti» e consultare anche mediante audizioni «le associazioni rappresentative degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali dal Governo». Può assumere diverse «iniziative utili ai fini dell'istruttoria della propria attività consultiva, di indirizzo e controllo».
 

La composizione dell'Agenzia

In quanto «organo collegiale», l'Agenzia è costituita da un presidente e da dieci componenti nominati dal presidente del Consiglio dei ministri (tre su proposta rispettivamente del ministro delle Finanze, del ministro del Lavoro e della previdenza sociale e del ministro per la Solidarietà sociale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Attualmente è presieduta da Stefano Zamagni. L'organo collegiale è attualmente così composto: Giampiero Rasimelli (vicepresidente), Luca Antonini, Marida Bolognesi, Massimo Palombi, Edoardo Patriarca, Adriano Propersi, Emanuele Rossi, Gabriella Stramaccioni, Sergio Travaglia, Massimo Giusti.

 

 

Associazioni ed Onlus: i nuovi controlli fiscali delle Entrate

Agenzia Entrate , circolare 09.04.2009 n° 12

L'onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni.

E' quanto specifica la Circolare 9 aprile 2009, n. 12 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha emanato chiarimenti in merito ai nuovi controlli fiscali previsti per gli enti associativi e le Onlus.

In particolare sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633/1972.

L'onere della comunicazione grava anche su:

  • enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi;

  • società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

  • organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal comma 1 dell'art. 30 (v. paragrafo 1.2.1.3).

 

Fisco agevolato solo con la comunicazione dei dati rilevanti

L’obbligo di comunicazione dei dati non riguarda:
•le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 euro;
•gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
•le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali.La comunicazione dei dati rilevanti deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

Con la circolare n. 12/E/2009, l’Agenzia delle Entrate commenta le disposizioni del D.L. n. 185/2008 che impongono agli enti associativi che intendano avvalersi delle disposizioni di favore previste in materia di imposte dirette ed IVA, l’onere di comunicare dai e notizie rilevanti ai fini fiscali; ulteriori indicazioni contenute nella circolare riguardano:
•le associazioni di volontariato, che non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto se svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali; anche per loro, pertanto, scatta l'obbligo di comunicazione delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale;
•il settore della beneficenza quale settore d'attività in cui possono operare le ONLUS, in cui rientra l'attività di erogazione gratuita in denaro o in natura a favore degli indigenti nonché quella di erogazione gratuita di somme di denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dallo D.L. n. 185/2008;
•l’imposta catastale, prevista in misura fissa di 168 euro (con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009) per i trasferimenti a titolo oneroso in favore delle ONLUS, a condizione che l'immobile venga utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali.

(Circolare Agenzia delle Entrate 09/04/2009, n. 12/E)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2009
Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale. (GU n. 70 del 25-3-2009 )
      IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista  la  legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed
integrazioni,    concernente   «Istituzione   del   servizio   civile
nazionale»;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile 2002, n. 77, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disciplina  del  servizio
civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»
ed  in  particolare  l'art.  8 che disciplina il rapporto di servizio
civile  sulla  base  di  un  contratto tra l'Ufficio nazionale per il
servizio   civile   ed   il  volontario  finalizzato  a  definire  il
trattamento  economico e giuridico dei volontari, nonche' le norme di
comportamento  alle  quali  gli stessi devono attenersi e le relative
sanzioni;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che
prevede,  tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  con  le  inerenti risorse finanziarie, dei compiti in
materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998,
n.  230,  alla  legge  6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  giugno  2008  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato alla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi
sono  state  delegate  le  funzioni  in  materia  di  servizio civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
  Vista la circolare del 30 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  dell'11  ottobre  2004,  con  la quale sono stati definiti
impegni  e  responsabilita'  di  enti e volontari del servizio civile
nazionale;
  Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio  civile,  in data 4 aprile 2006, recante le «Linee guida per
la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale»;
  Ravvisata   l'esigenza   di   rivedere,   alla   luce  della  prima
applicazione,  la  citata  circolare del 30 settembre 2004 al fine di
assicurare   corrette  modalita'  di  gestione  del  servizio  civile
nazionale;
  Ravvisata   la   necessita'  di  predisporre  un  «Prontuario»  che
disciplini  i  rapporti  tra  enti  e  volontari  del servizio civile
nazionale  secondo  i  diritti  e i doveri che fanno capo ai soggetti
coinvolti;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 22 gennaio 2009;
  Acquisito  il  parere  della  Consulta  nazionale  per  il servizio
civile,  di  cui  all'art.  10  della legge n. 230 del 1998, espresso
nella seduta del 23 ottobre 2008;
 
                              Decreta:
 
 
 
                               Art. 1.
 
 
 
  1.   E'  approvato  l'unito  «prontuario»,  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto,  concernente  la  disciplina  dei
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.
  2.   Le   disposizioni   approvate  con  il  presente  «prontuario»
sostituiscono quelle contenute nella Circolare dell'Ufficio nazionale
per  il servizio civile in data 30 settembre 2004 recante «Disciplina
dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale».
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 4 febbraio 2009
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                    Il Sottosegretario di Stato
                           alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
                                          Giovanardi
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 2, foglio n. 109

 

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